DELIBERAZIONE 6 FEBBRAIO 2014
40/2014/R/GAS
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI
DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA A GAS
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO
Nella riunione del 6 febbraio 2014
VISTI:
• la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
• la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
• il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 6 aprile 2000, recante “Modifica al decreto ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti”;
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante “Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” (di seguito: DM 37/08);
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2010, recante “Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37”;
• il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, recante “Semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”;
• il decreto del Ministro dell’interno 30 aprile 2012, di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale;
• il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”;
• la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione 40/04);
• la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2010, ARG/gas 200/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 200/10 o procedimento sulla revisione della regolazione post-contatore);
• la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e l’Allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: TISG);
• la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
• la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
• la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas);
• il documento per la consultazione 5 settembre 2013, 372/2013/R/gas, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas” (deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04) (di seguito: documento 372/2013/R/gas);
• la lettera della Direzione infrastrutture al Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2013 (prot. 14531);
• la lettera della Direzione infrastrutture al Ministero dello Sviluppo Economico del 30 settembre 2013 (prot. 31440);
• le norme UNI e CEI applicabili in materia di impianti di utenza a gas per uso non tecnologico;
• le linee guida del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) n. 1, 11 e 12.
CONSIDERATO CHE:
• con la deliberazione 40/04, come successivamente modificata e integrata, l’Autorità ha adottato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, disciplinando tale materia per i nuovi impianti (titolo II) e rinviando a successivo provvedimento la disciplina degli accertamenti per gli impianti modificati (titolo III) e per gli impianti in servizio (titolo IV);
• nel procedimento sulla revisione della regolazione post-contatore l’Autorità ha previsto l’aggiornamento del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla deliberazione 40/04;
• nell’ambito di tale procedimento è stato pubblicato il documento 372/2013/R/gas, nel quale sono stati identificati i seguenti obiettivi:
a. recepire alcuni contributi elaborati dal CIG in materia di procedure di accertamento documentale degli impianti di utenza alimentati a gas;
b. semplificare il quadro regolatorio in relazione alle innovazioni legislative e normative in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
c. valutare l’opportunità dell’entrata in vigore dei titoli III e IV della deliberazione 40/04;
• nel documento 372/2013/R/gas sono stati delineati orientamenti in materia di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi (titolo II della deliberazione 40/04), modificati (titolo III della deliberazione 40/04 ) ed in servizio (titolo IV della deliberazione 40/04) e, in particolare:
a. campo di applicazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas;
b. documentazione su cui effettuare l’accertamento;
c. modifica della procedura di accertamento per impianti di potenza compresa fra 116 e 350 kW;
d. copertura dei costi;
e. registrazione e comunicazione dei dati;
f. aggiornamento e semplificazione della disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza nuovi, con particolare riferimento all’accertamento impedito;
g. avvio degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza modificati;
h. accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza in servizio;
• in particolare, in riferimento al titolo IV della deliberazione 40/04, l’Autorità ha evidenziato che, in attesa della pubblicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un decreto finalizzato a disciplinare un reale sistema delle verifiche degli impianti al servizio degli edifici, quindi anche degli impianti di utenza a gas, ad integrazione del DM 37/08, non sembra opportuno introdurre un sistema di accertamento documentale che potrebbe non armonizzarsi con il sistema delle verifiche degli impianti al servizio degli edifici di cui sopra;
• i soggetti interessati hanno fatto pervenire commenti ed osservazioni in relazione al documento per la consultazione e hanno tra l’altro segnalato le esigenze di:
a. specificare meglio le tipologie di utenze soggette all’applicazione della deliberazione 40/04;
b. risolvere il contrasto fra la sezione dell’Allegato E relativa alla prova di assenza dispersioni gas e le norme tecniche e linee guida del CIG successivamente emanate sullo stesso argomento, facendo sempre riferimento alla norma UNI 11137 per la determinazione dei valori massimi accettabili di dispersione gas;
c. individuare un soggetto terzo per dirimere controversie tra installatori e accertatori, valutando se del caso la correttezza dell’operato di questi ultimi;
d. stabilire una procedura di accertamento per gli impianti soggetti alle competenze dei Vigili del Fuoco, tenendo conto delle recenti modifiche della legislazione in materia di prevenzione incendi;
e. tenere conto del fatto che spesso l’installatore chiamato a mettere in servizio l’impianto, e quindi a compilare l’Allegato I alla deliberazione 40/04, non è l’esecutore dell’impianto stesso, precedentemente installato da una o più ditte, le cui dichiarazioni di conformità non sono reperibili;
f. avviare gli accertamenti di sicurezza per gli impianti in servizio, considerando che, a causa della loro vetustà, sono potenzialmente più pericolosi di quelli di nuova installazione;
• con le lettere del 17 aprile 2013 e 30 settembre 2013, l’Autorità ha segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di pervenire ad un coordinamento finalizzato alla emanazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del sistema di verifiche degli impianti al servizio degli edifici, ad integrazione del DM 37/08, funzionale allo sviluppo della regolazione in materia di accertamenti degli impianti in servizio, disciplinato nel titolo IV della deliberazione 40/04, anche alla luce di quanto osservato dal CIG nella “Statistica incidenti da gas combustibile in Italia – Anno 2013, ovvero che “il nuovo aumento di incidenti e infortunati è un fenomeno in controtendenza”;
• le disposizioni approvate con la deliberazione 573/2013/R/gas, in materia di tariffe di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo 2014-2019 e le disposizioni approvate con la deliberazione 514/2013/R/gas, in materia di tariffe di trasporto del gas naturale per il periodo 2014-2017 sono coerenti con le disposizioni contenute nel presente provvedimento.
RITENUTO OPPORTUNO:
• dare seguito agli orientamenti delineati nel documento 372/2013/R/gas, dopo aver valutato attentamente le osservazioni dei soggetti interessati sopra sintetizzate nei principali profili critici, nei termini di seguito specificati:
a. accogliendo le seguenti osservazioni:
- specificare meglio le tipologie di utenze soggette all’applicazione della deliberazione 40/04, prevedendo come campo di applicazione gli usi del gas ai sensi del TISG ed estendendo la disciplina dell’accertamento post-contatore ai medesimi usi del gas di utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto dal momento che, ai fini della sicurezza, un impianto di utenza alimentato da una rete di trasporto è del tutto equivalente ad un impianto di utenza alimentato da una rete di distribuzione;
- risolvere il contrasto fra la sezione dell’Allegato E relativa alla prova di assenza dispersioni gas e le norme tecniche e linee guida del CIG successivamente emanate sullo stesso argomento, incaricandone il CIG in attuazione del mandato di cui al punto 4, lettera b) della deliberazione 574/2013/R/gas concernente la revisione delle linee guida n. 12 sulla attivazione e riattivazione dell’impianto del cliente finale;
- stabilire una procedura di accertamento per gli impianti soggetti alle competenze dei Vigili del Fuoco, tenendo conto delle recenti modifiche della legislazione in materia di prevenzione incendi; a tal fine l’Autorità ritiene di dare mandato al CIG di predisporre un modello di dichiarazione con la quale il progettista dell’impianto si assume ogni responsabilità in merito al rispetto della suddetta legislazione, sollevando l’accertatore dal doversi esprimere su di una materia per la quale non gli è richiesta una specifica competenza dal presente provvedimento;
- tenere conto del fatto che spesso l’installatore chiamato a mettere in servizio l’impianto, e quindi a compilare l’Allegato I alla deliberazione 40/04, non è l’esecutore dell’impianto stesso, precedentemente installato da una o più aziende installatrici, le cui dichiarazioni di conformità non sono reperibili, prevedendo opportune modifiche al nuovo Allegato I/40 e dando mandato al CIG di predisporre un modello di rapporto tecnico mediante il quale l’installatore possa garantire la compatibilità del proprio intervento con le preesistenti parti dell’impianto;
b. non accogliendo le seguenti osservazioni:
- individuare un soggetto terzo per dirimere controversie tra installatori e accertatori, valutando se del caso la correttezza dell’operato di questi ultimi, rinviando a successive valutazioni l’opportunità di introdurre tale funzione, alla luce degli esiti della regolazione;
- avviare gli accertamenti della sicurezza degli impianti in servizio, considerando che, a causa della loro vetustà, sono potenzialmente più pericolosi di quelli di nuova installazione, poiché il quadro normativo in materia deve ancora essere completato;
• prevedere che:
a. il tempo di 90 giorni solari dalla richiesta di attivazione della fornitura da parte della società di vendita, entro il quale deve essere inviata la documentazione all’impresa distributrice, pena l’annullamento della richiesta di attivazione, venga elevato a 120 giorni solari, al fine di consolidare le condizioni di tutela a favore dei clienti finali;
b. la disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti in servizio venga definita in occasione del completamento sia del quadro legislativo che del quadro normativo;
c. l’Allegato E inerente l’attivazione e la riattivazione della fornitura senza accertamento documentale venga richiamato ed utilizzato solamente in occasione della pubblicazione di provvedimenti specifici (ad esempio quelli riguardanti le agevolazioni per le popolazioni colpite da eventi sismici), al fine di prevenirne un uso improprio;
• rivalutare i corrispettivi da riconoscere alle imprese distributrici, a copertura dei costi sostenuti per gli accertamenti, sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’Istat per il periodo 2004-2013;
• fissare il contributo che le imprese distributrici riconoscono ai Comuni per l’effettuazione delle verifiche sugli impianti di utenza con l’obiettivo di incentivare i Comuni stessi ad effettuare tali verifiche;
• prevedere che, a seguito dell’esito negativo delle verifiche di cui al precedente alinea, l’eventuale sospensione della fornitura di gas debba essere richiesta dal Comune, cioè dal soggetto che ha effettivamente verificato il grado di sicurezza dell’impianto in relazione alla pubblica incolumità;
• semplificare il quadro regolatorio in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, attraverso la regolamentazione di soli aspetti procedurali e l’affidamento agli organismi tecnici competenti dell’aggiornamento e dello sviluppo delle pertinenti norme e linee guida;
• dare avvio, alla luce degli esiti delle osservazioni pervenute relativamente al documento 372/2013/R/gas, alla disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza modificati o trasformati;
• rinviare, a successivo provvedimento, l’entrata in vigore della disciplina degli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza in servizio, una volta emanato, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, il previsto decreto di attuazione di un reale sistema di verifiche degli impianti al servizio degli edifici
DELIBERA
1. di approvare le nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui all’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: il Regolamento) ed i relativi allegati F/40, G/40, H/40 e I/40, affinché entrino in vigore il 1 luglio 2014;
2. di abrogare, a decorrere dal 1 luglio 2014, la deliberazione 40/04 ed i suoi allegati A, B, C, D, E, F, G, H ed I;
3. di disporre che la comunicazione del 31 dicembre 2014, di cui all’articolo 11, della deliberazione 40/04, vigente alla data di pubblicazione del presente provvedimento, sia riferita al periodo 1 ottobre 2013 – 30 giugno 2014;
4. di dare mandato al CIG per l’aggiornamento delle Linee Guida 11, recante “Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas”, nonché per la predisposizione dei documenti di cui al punto 2.2, lettere c) e d) dell’Allegato A al presente provvedimento, entro il 30 aprile 2014;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.
6 febbraio 2014
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni