DM del 10/02/2014

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
DECRETO 10 febbraio 2014
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto
di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 74/2013. (14A01710)
(GU n.55 del 7-3-2014)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 74/2013)
recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione dell'acqua per usi igienici e sanitari ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di
attuazione delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, ed in particolare:
l'art. 7, comma 5, secondo cui gli impianti termici per la
climatizzazione e l'acqua calda sanitaria devono essere muniti di un
"Libretto di impianto per la climatizzazione";
l'art. 8, comma 5, secondo cui, al termine delle operazioni di
controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere
e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza
energetica, nelle forme indicate all'Allegato A del medesimo
regolamento;
l'art. 7, comma 6, secondo cui i modelli dei libretti di impianto
di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui
all'art. 8, comma 5, nelle versioni o configurazioni relative alle
diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e
caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio
2013, ferma restando la facolta' delle Regioni e Province autonome di
apportare ulteriori integrazioni;
Considerate le analisi sviluppate in fase istruttoria con il
supporto tecnico-scientifico dal Comitato Termotecnico Italiano sulla
base delle esperienze fin qui maturate, delle evoluzioni previste
nella normativa tecnica europea e nazionale e dei confronti avuti con
gli operatori del settore;
Considerata l'opportunita' di prevedere un lasso temporale di
adeguamento del sistema per l'adozione dei modelli aggiornati con il
presente decreto, evitando anche di intervenire con nuovi adempimenti
nel corso della stagione di riscaldamento;
Decreta:
Art. 1
Modello di libretto di impianto
per la climatizzazione
1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti
di un "libretto di impianto per la climatizzazione" (di seguito: il
Libretto) conforme al modello riportato all'allegato I del presente
decreto.
Art. 2
Modelli di rapporto di efficienza energetica
1. A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di
controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di
climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW
e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12
kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di
controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, (di
seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati
II, III, IV e V del presente decreto.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati
esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.
Art. 3
Compilazione e modalita' di utilizzo dei modelli
1. Il libretto e il rapporto sono compilati e utilizzati
conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 74/2013.
2. Gli allegati al presente decreto sono resi disponibili in
formato PDF sul sito del Ministero dello sviluppo economico e sono
pubblicati, nel medesimo formato e con i medesimi contenuti, anche
nell'ambito della documentazione inerente il catasto territoriale
degli impianti termici che ciascuna Regione predispone ai sensi
dell'art. 10, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 74/2013.
3. Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o
dalle Province autonome ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 74/2013, sono predisposte sotto forma di
scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione
del libretto cui afferiscono.
4. Gli allegati al presente decreto possono essere resi disponibili
anche dalle associazioni di categoria degli operatori termoidraulici
o da altri operatori del settore e dalle associazioni di interesse
senza alcuna modifica o integrazione, eccezion fatta per l'eventuale
aggiunta del logo delle associazioni, e con evidenziazione degli
estremi del decreto ministeriale di adozione.
5. Al responsabile dell'impianto e' data facolta' di selezionare e
fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti
alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si
riferisce.
6. Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o
apparecchi aggiuntivi, il libretto e' aggiornato mediante
compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti.
Nel caso di dismissione dall'impianto senza sostituzione di
componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal
responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di
dismissione.
7. Il Libretto puo' essere reso disponibile anche in formato PDF, o
elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento
in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file,
stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione
da parte dell'autorita' competente.
8. Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i
"libretti di centrale" ed i "libretti di impianto", gia' compilati e
conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II
del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al
Libretto.
9. Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei libretto
di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di
efficienza energetica, il CTI mette a disposizione degli esempi
applicativi per le tipologie impiantistiche piu' diffuse.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Gli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003 sono
sostituiti dall'allegato I del presente decreto.
2. Gli allegati F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono sostituiti dagli allegati II, III, IV e V del presente
decreto.
3. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 febbraio 2014
Il Ministro: Zanonato
FOGGIA email: info.fg@axavit.it tel: 380 21 60 195 numero verde: 800 199 923
NAPOLI email: info.na@axavit.it tel: 375 676 94 21 numero verde: 800 957 701